L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE I.V.G.
Un’asta giudiziaria è una particolare attività processuale che si tiene presso l’ufficio aste giudiziarie dei tribunali, e attraverso cui il giudice fallimentare responsabile dell’ufficio, a seguito di una esecuzione immobiliare o di un fallimento, dispone la vendita forzata di uno o più beni mobili o immobili di proprietà dell’esecutato o del fallito, al fine di ottenere una liquidità con la quale soddisfare, in tutto o in parte, i creditori intervenuti nel processo.
L’Asta, o vendita che dir si voglia, può avvenire secondo diverse modalità : vendita “con incanto”, vendita “senza incanto”, vendita a trattativa privata. La vendita con o senza incanto viene adottata per i beni immobili, mentre per i beni mobili, specie se di piccolo valore, il giudice può adottare anche la vendita a trattativa privata.
Sia la vendita con incanto che quella senza incanto prevedono che, in caso di più offerenti, si svolga una gara.
La gara si svolge in udienza davanti al giudice o a un suo delegato, secondo le modalità indicate più avanti.
La differenza tra le due forme di vendita è che nella vendita senza incanto la offerta è immediatamente impegnativa per chi la fa; non è quindi possibile revocarla e, se si è l’unico offerente, si è obbligati all’acquisto; in caso di rifiuto si perde la cauzione versata. Nella vendita con incanto, invece, se si è l’unico offerente e non ci si presenta all’udienza per la gara, si perde solo un decimo della cauzione versata.
Altra differenza tra le due forme di vendita che nella vendita senza incanto la aggiudicazione fatta in udienza definitiva; mentre nella vendita con incanto possibile che altri, pur non avendo partecipato alla gara, facciano ulteriore offerta entro dieci giorni dalla aggiudicazione, a condizione che la nuova offerta sia superiore di un quinto al prezzo raggiunto in gara e che si versi una cauzione doppia di quella originariamente stabilita per la prima gara. Offerte inferiori o non cauzionate sono invece inefficaci e la prima aggiudicazione diviene definitiva
Se vi è anche una sola offerta in aumento, il giudice indice una nuova gara tra l’aggiudicatario e il nuovo o i nuovi offerenti; nella nuova gara possono concorrere anche i partecipanti alla precedente gara, a condizione che anche essi integrino la cauzione prima versata (art. 584 c.p.c.).
La gara in aumento, non costituisce il proseguimento dell’incanto ormai concluso ma una nuova fase procedurale, retta da regole proprie, che si svolgerà secondo le modalità della vendita senza incanto; in particolare, se i nuovi offerenti non partecipano alla nuova gara, perdono tutta la cauzione da essi versata (art. 584 c.p.c.).